PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai giovani di età non superiore a ventuno anni che non sono parte di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, che hanno iniziato un corso di studi universitari e il cui reddito familiare è inferiore a 20.000 euro annui, è garantita una copertura assicurativa ai fini dell'acquisizione dei diritti pensionistici.
      2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti contributi figurativi accreditati per il periodo corrispondente alla durata del corso legale di laurea.

Art. 2.

      1. Ai laureati di età non superiore a ventotto anni che, per l'espletamento della loro attività professionale, svolgono attività di tirocinio si applicano le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.